In regime di comunione legale dei beni, il creditore può pignorare l’intero bene, anche se il debito è di uno solo dei coniugi. Il coniuge non debitore non può pretendere che venga esecutata solo la quota dell’altro né pretendere che ne venga venduta forzatamente solo la porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione.
Avv. Scaccabarozzi Brugherio (Fori Monza e Milano) cosnulenza diritto di famiglia
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