Il danno da lucro cessante, in funzione di un ritardato rilascio dell’immobile oggetto di un contratto di locazione non può essere effettuato alla sola stregua del valore locativo potenziale. Occorre adeguare l’importo secondo un criterio equitativo che solo i giudici di merito in base ad apposite consulenze tecniche e indagini possono determinare (Cass. Civ sentenza n. 6545/2016).
Avvocato Andrea F. Scaccabarozzi Brugherio (Monza – Milano) Avvocato Scaccabarozzi consulenza contratti locazione – sfratti.