Ricontrattare l’assegno divorzile se non si può dimostrare il mutamento delle condizioni è rischioso, in quanto, in caso di rigetto da parte del Tribunale, oltre alla condanna alle spese in favore della parte processuale vittoriosa, scatta, per il ricorrente, l’obbligo del versamento all’Erario di una somma pari all’importo del contributo unificato (Corte Appello Roma decreto 1 marzo 2016)
Avvocato Scaccabarozzi Brugherio (Monza – Milano) Avvocato Scaccabarozzi consulenza diritto di famiglia.