La liquidazione del danno morale, da intendersi come turbamento dell’animo e sofferenza subita da un individuo per le lesioni fisiche riportate in un sinistro, è stata oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 811/2015, ha definitivamente cristallizzato un principio innovativo secondo cui la liquidazione del danno morale prescinde da quella del danno biologico.
Se anche quest’ultimo, inteso come menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo fosse lieve, ciò non significa che il danno morale non possa essere valutato ex sé ed essere rilevante, in quanto “la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario”.
Avvocato Scaccabarozzi Brugherio (Fori di Monza e Milano) Avvocato Scaccabarozzi responsabilità civile e risarcimento del danno.