Obbligazioni pecuniarie – Pattuizione di interessi superiori a quelli legali – Requisito della forma scritta– Richiamo di criteri prestabiliti e di elementi estrinseci al documento contrattuale – Ammissibilità.
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta.(Corte cassazione, sezione I, sentenza 23 febbraio 2016 n. 3480)
Avvocato Andrea Scaccabarozzi Brugherio (Monza – Milano) consulenza diritto civile e delle imprese.