L’ipoteca, se anteriore, prevale sull’assegnazione della casa coniugale. L’immobile può quindi essere fatto oggetto di procedura esecutiva e ceduto. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza della Terza sezione civile n. 7776 depositata ieri. È stato così accolta l’impugnazione presentata da una Cassa di risparmio contro la sentenza che aveva a sua volta ritenuto fondata l’opposizione agli atti esecutivi avanzata da una donna assegnataria della ex casa coniugale, nella quale abitava con i figli, ritenendo opponibile il provvedimento di assegnazione trascritto prima della trascrizione del pignoramento, a prescindere dalle precedenti iscrizioni ipotecarie. Decisione quella dei giudici di merito presa sulla base del principio dell’assimilazione del diritto dell’assegnatario a quello del locatario e ritenuto applicabile anche in materia di separazione coniugale. In questo modo, attribuendo cioè natura di diritto personale di godimento a quello di abitare attribuito al coniuge convivente con i figli, a venire valorizzata è la sola data in cui il creditore ipotecario compie il pignoramento.
Avvocato Andrea Scaccabarozzi Brugherio (Monza – Milano) Avvocato Brugherio Avvocato Scaccabarozzi consulenza diritto civile