La delibera va annullata se l’avviso di convocazione dell’assemblea non è comunicato almeno cinque giorni prima rispetto alla data dell’assemblea di prima convocazione. Non solo. L’assemblea è nulla quando, al di fuori delle proprie attribuzioni previste e regolate dal Codice civile, eserciti un potere di “autodichia” (cioè farsi giustizia da sé) consistente nel richiedere somme di danaro e/o altre prestazioni in violazione degli articoli 1123 e 1135 del Codice civile. Questo, in sintesi, quanto chiarito dal Tribunale di Milano,Sezione XIII, nella sentenza n. 5195/2016 pubblicata il 27 aprile 2016 (giudice estensore Giacomo Rota).
Avvocato Brugherio (Monza – Milano) Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza diritto condominiale.