Lavoro – Subordinato – Infortuni sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro – Liquidazione del danno differenziale – Regime anteriore al d.lgs. n. 38/2000.
Il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall’assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all’ambito temporale di applicazione dell’articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000, il datore risponde dell’intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica.
• Corte cassazione, sezione Lavor, sentenza 1 marzo 2016 n. 4025
Avvocato Brugherio (Monza – Milano) Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza infortuni sul lavoro e risarcimento del danno.