Affitti non registrati, no alla convalida

Dal 1° gennaio di quest’anno i contratti di locazione che, ricorrendone i presupposti, non vengono registrati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro stipulazione sono nulli, con tutte le conseguenze (previste dal nuovo articolo 13 della legge 431/98) sulla durata e sulla misura del canone. La tardiva registrazione non è idonea a ridare efficacia al contratto, che dunque deve ritenersi invalido sin dal momento in cui è stato sottoscritto dalle parti. La nullità consegue infatti a un vizio coevo alla formazione del contratto e va esclusa la possibilità di una sua successiva convalida (articolo 1423 del Codice civile), per di più attraverso un adempimento come la registrazione, che è un adempimento fiscale e non civilistico.

Secondo il Tribunale di Milano(sentenza 6782 depositata il 15 giugno scorso, giudice Manunta), sono queste le conseguenze dell’applicazione del nuovo articolo 13 della legge 431/98, riscritto dalla legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 59, legge 208 del 2015), in vigore, appunto, dal 1° gennaio di quest’anno. Il giudice ha affermato che la fattispecie della locazione di immobile, che sorge con la stipulazione del contratto fra le parti, si perfeziona e si completa con la registrazione del contratto stesso. Di conseguenza, il negozio si può considerare valido solo dal momento in cui si realizza questo binomio di fattori.

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-07-21/affitti-non-registrati-no-convalida–164731.php?uuid=ADdxtAwAvvocato Brugherio – Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza locazioni abitative e commerciali.

L’immobile donato in nuda proprietà torna a valore pieno per il calcolo della legittima

Qualora un bene sia donato per il solo diritto di nuda proprietà, con riserva dell’usufrutto in capo al donante, quando si tratta di effettuare i calcoli per verificare se la donazione abbia leso la quota di legittima spettante agli eredi del donante, il bene oggetto di donazione deve essere considerato per il suo intero valore (al momento di apertura della successione e cioè alla data in cui il donante muore) e non per il solo valore della nuda proprietà.

È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 14747 del 19 luglio 2016.

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-07-20/l-immobile-donato-nuda-proprieta-torna-valore-pieno-204556.php?uuid=ADHkllv Avvocato Brugherio – Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza famiglia e successioni