Chi occupa un alloggio in affitto non può sospendere unilateralmente il pagamento del canone di locazione, anche nel caso in cui si verifichi una riduzione di godimento dell’immobile, dovuto a vizi e malfunzionamento degli impianti. Lo ha deciso il Tribunale di Milano (sentenza 10739/2016), che ha accolto la domanda di sfratto per morosità avanzata dalla proprietaria del bene, obbligando altresì il conduttore a saldare i canoni mancanti.
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