Il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dal perfezionamento della sua notifica, senza che possa operare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell’atto, dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione dell’atto nei confronti del destinatario (Cass. Civ. n. 18758/2017
Avvocato Andrea F. Scaccabarozzi – Avvocato Monza, Brugherio, Milano – consulenza procedure esecutive immobiliari