L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
La Suprema Corte fa buon uso dei principi di cui alla novella 24/2017, risultando escluso che l’errore non punibile possa riguardare la selezione da parte del medico delle buone pratiche da applicare al caso concreto; l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 590-sexies c.p., riguarda la fase di attuazione delle linee guida, escludendo la responsabilità del medico che, per colpa sotto forma di imperizia, si sia discostato dagli standard in maniera solo marginale.
Cassazione penale, SS.UU., sentenza 22/02/2018 n° 8770 http://www.altalex.com/documents/news/2018/02/23/colpa-medica
Avvocato Andrea F. Scaccabarozzi – avvocato Brugherio, Monza , Milano – consulenza responsabilità sanitaria penale e civile.