Il giudice non può limitarsi a liquidare la componente del danno morale, cumulativamente al danno biologico, attraverso l’applicazione automatica di una quota proporzionale del valore di detto ultimo danno, ma deve preliminarmente verificare se e come la sofferenza soggettiva derivante dalla lesione alla salute subita sia stata allegata e provata dal danneggiato, provvedendo, solo in caso positivo, ad adeguare la misura del danno non patrimoniale ed indicando il criterio di “personalizzazione” adottato. Tribunale di Rieti sentenza del 9 novembre 2018.
Avvocato Andrea Fabio Scaccabarozzi – responsabilità medica – Avvocato Brugherio – Monza – Milano.