Le S.U. penali della Corte di Cassazione (sentenza n. 12778 del 2020) hanno statuito che le notifiche all’imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, c.p.p., mediante consegna di copia alla persona.
Avvocato Andrea F. Scaccabarozzi – Avvocato Monza – Milano – Avv. Brugherio diritto procedura penale