La Corte di Cassazione (sentenza 31 marzo 2020, n. 10905) ha ribadito il principio che nel caso di commenti e giudizi lesivi sulla reputazione pubblicati su Facebook, comunicando con video chat, ricorrono gli estremi dell’ingiuria aggravata e non della diffamazione, atteso che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non può interagire con l’offensore.
Avv. Andrea F. Scaccabarozzi – penale – Avv. Monza- Milano – Avvocato Brugherio.