I criteri di scelta del Consulente Tecnico d’Ufficio.

 

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Il Giudice, per dirimere questioni tecniche, può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici, c.d. C.T.U. (art 61 c.p.c.).

Il C.T.U. viene scelto selezionando appositi Albi professionali, tenuti presso i Tribunali, per fornire al Giudice le risposte tecniche necessarie ed agisce quale ausiliario del magistrato, in base ad un rapporto fiduciario.

In ambito responsabilità sanitaria, la Legge (L. 24/2017) ha stabilito che la consulenza sia collegiale, composta da un medico legale e da uno specialista della materia di cui si discute (ad esempio un ginecologo, un chirurgo, un oncologo, etc).

Negli Albi devono essere indicate le specializzazioni dei medici nonché l’esperienza professionale maturata (numero e tipologia di incarichi ricevuti) e gli albi devono essere aggiornati ogni cinque anni.

Spesso, però, capita che gli incarichi vengano assegnati a medici privi di specializzazione od ad esperti di branche diverse rispetto a quella da valutare, con nocumento per i diritti del danneggiato e conseguenti irregolarità nelle consulenze.

Nel silenzio del Legislatore sono i Presidenti di ogni Tribunale a dover vigilare sulle modalità di reclutamento dei Consulenti Tecnici d’Ufficio.

Si auspica un intervento normativo che disciplini l’iscrizione agli Albi, le modalità di scelta ed eventuali incompatibilità dei CTU.

Avv. Andrea F. Scaccabarozzi – Avvocato Monza – Milano – Brugherio – consulenza responsabilità sanitaria – malpractice medica – prevalutazione gratuita dei casi e regolazione del compenso solo a risultato ottenuto.

 

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