L’art.art. 36, lett. d) del D. Lgs. N. 79/2011 – cosiddetto codice del turismo – stabilisce che “i pagamenti in conto prezzo sono versati a titolo di caparra, ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento di controparte” .
Il Tribunale di Torino ha riconosciuto che la grave ed improvvisa patologia che aveva colpito la madre della sposa era certamente qualificabile come “fatto sopraggiunto non imputabile”, ed ha dichiarato il diritto dei coniugi ad ottenere la restituzione dell’intero prezzo pagato senza l’applicazione di penali.
L’applicazione di penali, infatti, osserva il Giudice, è clausola vessatoria regolata dall’art. 33, secondo comma, lett. e) del D. Lgs. n. 206/2005 – cosiddetto Codice del Consumo – il quale prevede che si presumano vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.
La pronuncia in esame si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai consolidato in materia di annullamento per “fatto sopraggiunto non imputabile”, ma si segnala perché per la prima volta il Giudice ha stabilito che il “fatto sopraggiunto” possa riguardare anche un terzo, estraneo al sinallagma contrattuale, a condizione che, ovviamente, detto fatto abbia, come conseguenza immediata e diretta, il verificarsi di un impedimento grave alla partenza del contraente il pacchetto turistico.
La conclusione del giudice torinese, invero, pare del tutto condivisibile e coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.
Corollario della risoluzione ai sensi dell’art. 1464 cod. civ., è il diritto per il consumatore alla restituzione dell’intero prezzo pagato. Alla medesima conclusione deve giungersi, in ogni caso, deve giungersi anche laddove non si sposi la suddetta interpretazione e si sposi, al contrario la tesi del legittimo “recesso” dal contratto sancito ex lege: pare questa infatti la linea interpretativa del Giudice torinese che argomenta la propria decisione richiamando l’art. 36 comma 1 lettera d) (che ricalca sostanzialmente l’abrogato art. 86, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 206/2005) e sancendo che è escluso che il tour operator possa trattenere anche solo il 25% del prezzo del pacchetto turistico, qualora il recesso dipenda da un fatto sopraggiunto non imputabile, posto che, in tale ipotesi gli effetti dell’art. 1385 cod. civ. “non si producono”.
Avvocato Brugherio (Monza – Milano) Avvocato Andrea Scaccabarozzi assistenza e tutela del consumatore e del turista.