Avvocato Andrea F. Scaccabarozzi – Avvocato Brugherio – Monza – Milano – consulenza comunione e condominio.
Categoria: CONDOMINIO
Condominio: sono usucapibili le parti comuni?
http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/24/condominio-usucapione
Avvocato Brugherio – Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza materia comunione e condominio
Delibere condominiali già annullate dal tribunale o nulle: no alla ratifica assembleare
http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/limiti-al-potere-di-ratifica-assembleare Avvocato Brugherio – Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza diritto condominiale.
Quando il condominio risponde per il fatto doloso del portiere
http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/responsabilita-condominio-per-danno-causato-da-proprio-dipendente Avvocato Andrea Scaccabarozzi – Avvocato Brugherio consulenza materia condominiale
Lastrico solare ad uso esclusivo: le Sezioni Unite intervengono su responsabilità e ripartizione delle spese
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/12/lastrico-solare-ad-uso-esclusivo-sezioni-unite-intervengono-su-responsabilita-e-ripartizione-spese Avvocato a Brugherio (Monza- Milano) Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza materia condominiale.
Condominio: errori di calcolo nelle delibere non eccepibili nel giudizio di opposizione
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/26/condominio-errori-di-calcolo-nelle-delibere-non-eccepibili-nel-giudizio-di-opposizione Avvocato Brugherio (Monza – MIlano) avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza diritto condominiale.
Ascensore esterno non può ledere la veduta del singolo condomino
Avvocato Brugherio (Monza – Milano) Avv. Andrea Scaccabarozzi consulenza diritto condominiale.
Condominio – Opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore – Non necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale
L’amministratore del condominio ben può senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea condominiale proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei confronti del condominio per asseriti crediti vantati nei confronti di quest’ultimo sul presupposto che poiché l’opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio, l’amministratore di un condominio che proceda a siffatta opposizione non ha necessità della autorizzazione dell’assemblea condominiale a termini dell’art. 1131 co. 2
Corte d’Appello Milano, Sezione 4 civile – Sentenza 3 luglio 2014, n. 2582
Avvocato Cernusco – Avvocato Scaccabarozzi Brugherio consulenza diritto del condonminio.
Nulla la delibera che modifica la divisione delle spese condominiali
Nulla la delibera condominiale che modifica il criterio di ripartizione delle spese. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 5814 del 23 marzo 2016.
I poteri dell’assemblea condominiale – Le attribuzioni dell’assemblea condominiale, previste dall’articolo 1135 del Cc, sono circoscritte alla verifica e all’applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri legali di riparto delle spese, con la conseguenza che deve ritenersi nulla e non meramente annullabile, anche se assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall’articolo 1126 del Cc, senza che i condomini abbiano manifestato l’espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso.
Avvocato Brugherio (Monza – Milano) Avvocato Andrea Scaccabarozzi Brugherio consulenza diritto condominiale.
Infiltrazioni dal terrazzo, la bussola per le spese
Due terzi delle spese a carico del condominio, il rimananete terzo a carico del proprietario. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 9449 depositata ieri, chiariscono la natura della responsabilità e le relative conseguenze sulla ripartizione delle spese in un caso a suo modo classico della vita condominiale: le infiltrazioni dal terrazzo all’appartamento sottostante.
Per i giudici è innegabile che chi ha l’uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello si trova, in rapporto alla copertura dell’edificio condominiale, in una posizione specifica, che da una parte ne consente l’utilizzo e dall’altra lo costituisce come custode della superficie del lastrico o della terrazza. Con la conseguenza di essere titolare di una responsabilità da custodia sulla base dell’articolo 2051 del Codice civile.
Il condominio, invece, è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’edificio. E parte comune dell’edificio deve essere considerata la struttura immediatamente sottostante alla superficie del lastrico e della terrazza. Una parte, cioè, sulla quale – osservano le Sezioni unite – la custodia non può essere esercitata nelle medesime forme ipotizzabili per la copertura esterna, tanto da configurare una responsabilità dell’amministratore.
E allora, puntualizza la sentenza, in assenza della prova della riconducibilità del danno alla condotta del proprietario (o, comunque, del titolare di diritto esclusivo) e tenuto conto che l’esecuzione delle opere di riparazione necessita della sua collaborazione e di quella del condominio, il criterio di riparto delle spese «costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto correlata all’uso e alla custodia della cosa nei termini delineati».
In termini di ripartizione delle spese di riparazione o di ricostruzione allora, la conseguenza di questa impostazione è quella di rendere possibile l’applicazione dell’articolo 1126 del Codice civile, che ne mette un terzo a carico del proprietario o del titolare di uso esclusivo e i restanti due terzi a carico del condominio.
Avvocato Brugherio (MOnza – Milano) Avvocato Andrea F. Scaccabarozzi consulenza materia condominiale.