La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio Covid-19

Il “Decreto Cura Italia” considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un infortunio meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail. Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, nel caso non adotti tutte le misure atte a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore.

Avvocato Andrea F. Scaccabarozzi – Avv. Monza – Milano – Avvocato diritto del lavoro – Avvocato Brugherio 

Il calo del fatturato delle vendite giustifica il licenziamento del dirigente

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-21/il-calo-fatturato-vendite-giustifica-licenziamento-dirigente-162954.php?uuid=ADxNsXg

L’azienda in crisi con un calo del fatturato giustifica il licenziamento del dirigente. Questo in estrema sintesi il principio espresso dalla sentenza della Cassazione n. 12823/2016. La Corte si è trovata alle prese con una snc nel settore della distribuzione in cui un dirigente era stato licenziato a causa della riorganizzazione conseguente all’ingresso in azienda delle due figlie dell’amministratore unico e del calo di fatturato delle vendite, con conseguente riduzione dei costi.Avvocato Brugherio (Monza – Milano ) Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza diritto lavoro.

Esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e limitazione al danno differenziale

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-05-10/esonero-datore-lavoro-responsabilita-civile-e-limitazione-danno-differenziale-121010.php?uuid=AD8iGoE

Lavoro – Subordinato – Infortuni sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro – Liquidazione del danno differenziale – Regime anteriore al d.lgs. n. 38/2000.
Il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall’assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all’ambito temporale di applicazione dell’articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000, il datore risponde dell’intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica.
• Corte cassazione, sezione Lavor, sentenza 1 marzo 2016 n. 4025

Avvocato Brugherio (Monza – Milano) Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza infortuni sul lavoro e risarcimento del danno.