La raccommandata del servizio postale privato non vale per le procedure ammnistrative e giudiziarie

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In tema di notifiche a mezzo posta, il decreto legislativo n. 261 del 1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/Ce, all’articolo 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.

Avvocato Brugherio (Monza – MIlano) Avvocato Andrea Scaccabarozzi consulenza diritto tributario.